
Una proposta per l’Assemblea del Bellinzona
Ci giunge in Redazione una lettera interessante da un nostro lettore, riguardo la situazione attuale del Bellinzona. Quanto scritto riguarda unicamente il pensiero della persona della firma in fondo al testo, eccolo:
In data domenica 27 luglio 2025, il settimanale «Il Mattino della Domenica» ha pubblicato la seguente dichiarazione: “Notizia dell’ultima ora: il presidente Martignoni è stato messo alla porta. ACB più sempre sudamericano.” Questa frase, dal tono diretto e provocatorio, solleva interrogativi significativi circa la governance dell’AC Bellinzona e il ruolo che la società ACB 1904 SA esercita nei confronti dell’associazione madre. Il presente documento nasce proprio da questa notizia, per offrire un quadro chiaro e documentato della situazione. Tali riflessioni rappresentano anche quesiti che avrei desiderato porre personalmente in occasione dell’ultima assemblea dell’associazione, alla quale purtroppo non ho potuto prendere parte. Confido che questo contributo possa comunque essere utile a promuovere un confronto trasparente e costruttivo.
Nei club di calcio professionistici svizzeri è comune la coesistenza di due entità giuridiche distinte: da un lato l’associazione sportiva, che rappresenta la base storica e sociale del club, e dall’altro una società per azioni (SA o AG), che si occupa della gestione operativa e finanziaria della prima squadra. Questa struttura, se ben equilibrata, permette di separare responsabilità patrimoniali e garantire una maggiore efficienza nella gestione professionistica, pur mantenendo un legame con i soci e il territorio.
Il caso dell’Associazione Calcio Bellinzona rappresenta un esempio particolare all’interno di questo contesto. La gestione del club è suddivisa tra l’Associazione Calcio Bellinzona, responsabile del settore giovanile e della componente associativa, e la ACB 1904 SA, che sovrintende alla prima squadra. Una peculiarità del modello bellinzonese consiste nel fatto che la SA detiene il potere di nominare direttamente il presidente e due membri del comitato direttivo dell’associazione. Questa dinamica, sebbene non illegale, solleva interrogativi sull’equilibrio tra democrazia interna e controllo operativo, soprattutto considerando che i soci dell’associazione non eleggono direttamente la maggioranza del comitato.
Confrontando questo assetto con altri club svizzeri – come FC Basel, Young Boys o Servette – emerge che la situazione di Bellinzona è piuttosto singolare. In tali club, pur esistendo una struttura simile con una AG responsabile della gestione professionale, la governance dell’associazione rimane nelle mani dei soci, che eleggono il presidente in assemblea. La SA in questi casi non ha voce diretta nella nomina degli organi associativi.
I vantaggi di questo modello duale sono chiari: la SA può assumere rischi economici e agire con flessibilità, mentre l’associazione tutela i valori storici e sociali. Tuttavia, laddove la SA acquisisca anche potere nella scelta della leadership associativa, come nel caso di Bellinzona, si rischia una concentrazione eccessiva di potere che può compromettere la partecipazione democratica e la trasparenza.
In caso di vendita della SA, è importante sottolineare che non si verifica automaticamente un cambiamento nella governance dell’associazione. Il presidente dell’associazione rimane in
carica secondo quanto previsto dallo statuto associativo. Qualunque modifica deve necessariamente passare attraverso l’assemblea dell’associazione, in conformità alle disposizioni del Codice Civile svizzero (art. 60 e seguenti), che regolano il funzionamento delle associazioni e la legittimità delle decisioni assembleari.
In conclusione, alla luce della particolare struttura adottata dall’AC Bellinzona, risulta corretto e opportuno che eventuali modifiche nella governance associativa, soprattutto in seguito alla vendita o al passaggio di controllo della SA, vengano sottoposte a un’assemblea dell’associazione. Questo garantisce la trasparenza, la partecipazione dei soci e la conformità alle disposizioni del Codice Civile svizzero in materia di associazioni (art. 65 e seguenti).
Si potrebbe inoltre invitare l’Associazione a voler rendere pubblica, con spirito di trasparenza e correttezza verso i soci, la decisione assembleare con cui sarebbe stata approvata la soluzione attuale, ossia la nomina del presidente e di due membri del comitato direttivo da parte della SA. In particolare, si potrebbero rendere disponibili:
– L’indicazione dell’assemblea in cui è avvenuta la votazione; – Il risultato della votazione (favorevoli, contrari, astenuti); – L’eventuale pubblicazione dei nominativi coinvolti, ove previsto dallo statuto o con il consenso dell’assemblea.
Per quanto riguarda la protezione dei dati personali, si precisa che i dati aggregati (es. esito delle votazioni) non sono soggetti a restrizioni particolari e devono essere resi pubblici ai soci. I nomi dei votanti possono anch’essi essere resi noti se lo statuto lo prevede o se l’assemblea ne ha approvato la divulgazione. In ogni caso, l’accesso ai verbali assembleari è un diritto dei soci previsto dal diritto associativo svizzero.
Rimedi attuali
La seguente proposta è destinata ad essere sottoposta all’assemblea dell’Associazione Calcio Bellinzona, prevista indicativamente per il mese di settembre 2025, al fine di ristabilire un equilibrio istituzionale tra l’associazione sportiva e la società per azioni ACB 1904 SA, in conformità al Codice Civile svizzero.
Proposta di delibera assembleare
L’assemblea dei soci dell’Associazione Calcio Bellinzona, riunita in data GG.MM.AAA, delibera quanto segue:
1. A partire dalla presente data, il comitato direttivo dell’associazione, incluso il presidente, sarà eletto esclusivamente dall’assemblea dei soci ordinari, secondo le modalità previste dallo statuto. Non sarà più accettata alcuna designazione o nomina esterna proveniente da soggetti giuridici terzi, inclusa la SA ACB 1904 SA.
2. È introdotta una clausola di incompatibilità, secondo la quale non potranno essere membri del comitato direttivo dell’associazione persone che rivestano contemporaneamente cariche di controllo, direzione o rappresentanza all’interno della ACB 1904 SA o di entità ad essa collegate.
3. L’associazione si impegna a modificare il proprio statuto, entro sei mesi dalla presente delibera, al fine di recepire formalmente le disposizioni approvate con la presente votazione assembleare.
La presente proposta è presentata in nome del rispetto della trasparenza, dell’autonomia associativa e della corretta separazione dei poteri tra struttura associativa e struttura commerciale, in linea con i principi del Codice Civile svizzero (artt. 60–79 CC).
Karim Spinelli
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