
Non c’è proprio pace per il Chiasso. Oltre a non aver ancora dato il via alla preparazione (con quali elementi non è ancora dato sapersi), che avverrà in netto ritardo (solamente il 18 luglio…), dalle parti del Riva IV giungono notizie poco confortanti circa le persone che dovrebbero insediarsi quali dirigenti e allenatore
In data odierna, la Procura Federale della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) ha inibito per sei mesi Ninni Corda, che dovrebbe diventare il prossimo direttore generale della società rossoblù. Sono due i fatti imputati al futuro dirigente (?), nello specifico:
1 ) NINNI CORDA, in qualità di Direttore Generale della società US 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4 comma 1, 28 comma 1, e 39 comma 3, con l’aggravante di cui all’art. 14 comma 1 lett. n), del Codice di Giustizia Sportiva, per aver nel corso della corrente stagione sportiva e almeno fino alla data del 12.11.2021 posto in essere, anche con il contributo concorsuale dei calciatori Cristian ANELLI e Federico GENTILE, reiterate condotte antisportive e minatorie nei confronti di taluni calciatori della società US 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. tali da aver suscitato in costoro e, per l’effetto, più in generale nell’intero gruppo squadra un diffuso e perdurante sentimento di prostrazione psicologica e finanche di timore per la propria incolumità fisica;
2) in qualità di Allenatore UEFA A, inserito nel “Ruolo dei Sospesi volontari”, in violazione degli artt. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e 33, 35, e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver nel corso della corrente stagione sportiva e almeno fino alla metà del mese di novembre 2021, provveduto a ricoprire e svolgere fattivamente il ruolo di tecnico (allenatore) della prima squadra della società US 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. partecipante al Campionato Nazionale di Serie C Gir. A (dirigendo gli allenamenti quotidiani, decidendo le formazioni da mandare in campo, nonché, le sostituzioni da effettuare durante le gare) nonostante egli fosse al tempo tesserato per tale Società con la qualifica di Direttore Generale e, peraltro, l’attività di tecnico gli fosse preclusa dall’aver in precedenza richiesto e ottenuto la sospensione volontaria dall’Albo e, quindi, essendogli per ciò stesso inibita la possibilità di svolgere le mansioni derivanti dall’iscrizione all’Albo del Settore Tecnico.
Cliccando sul link seguente, potrete leggere l’intero comunicato stampa diramato dalla FIGC > 2 – ART 126 CGS – CORDA (figc.it)
Ma non è tutto. Perché anche Alberto Mariani (da più fonti indicato quale nuovo condottiero della prima squadra sottocenerina) è colpito da un provvedimento disciplinare e non potrà operare fino al prossimo 16 agosto 2022! Questo il comunicato completo della FIGC.
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona – Componente
Antonella Arpini – Componente
Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore)
Marco Sepe – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 16 giugno 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.7294/361pf21-22/GC/blp del 25 marzo 2022 nei confronti del sig. Alberto Mariani,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 25 marzo 2022, a carico di:
– sig. Alberto Mariani, all’epoca dei fatti Allenatore regolarmente iscritto all’Albo del Settore Tecnico e tesserato per la società US 1913 Seregno Calcio Srl, per rispondere della violazione degli artt. 4 co. 1 del CGS e 19 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico per aver acconsentito e reso possibile che il Sig. Ninni Corda, al tempo tesserato per la società US 1913 Seregno Calcio Srl con la qualifica di Direttore Generale, nel corso della corrente stagione sportiva e almeno fino alla metà del mese di novembre 2021, avesse provveduto di fatto a sostituirsi alla propria persona nel ricoprire e svolgere concretamente il ruolo di tecnico (allenatore) della prima squadra partecipante al Campionato Nazionale di Serie C Gir. A (dirigendo gli allenamenti quotidiani, decidendo le formazioni da mandare in campo, nonché, le sostituzioni da effettuare durante le gare), così per l’effetto da aver egli finito per disattendere e mancare di adempiere a quei compiti tecnici che gli erano stati affidati dalla Società all’atto del proprio tesseramento quale allenatore della prima squadra per la corrente stagione sportiva.
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale e l’avv. Alessandro Di Matteo, in rappresentanza del sig. Alberto Mariani, hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’avv. Enrico Liberati per la Procura Federale, e l’avv. Alessandro Di Matteo, per la difesa del deferito, i quali hanno confermato il contenuto della proposta di accordo; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 127, comma 3, CGS;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dichiara l’efficacia dell’accordo e dispone nei confronti del sig. Alberto Mariani la sanzione di mesi 2 (due) di squalifica. Dichiara la chiusura del procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
(nella foto: Ninni Corda – © foggiatoday.it)
